Il codice civile afferma che il parcheggio rientra tra i beni comuni
Anche il parcheggio in condominio può creare dei problemi, in particolare se le regole non vengono rispettate. Il codice civile afferma che il parcheggio rientra tra i beni comuni. Per questo, se hai bisogno di trovare le norme da rispettare, per sicurezza, puoi vedere cos’è previsto nel regolamento condominiale. Ma ci sono delle regole generali e delle misure sempre valide da seguire per il parcheggio auto condominiale.
Il parcheggio condominiale è un bene comune, al pari del giardino, portici, cortili, portineria come si legge nell’articolo 1117 comma 2 del codice civile:
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune. Pertanto i condòmini sono proprietari del parcheggio condominiale e tutti hanno diritto al loro posto auto in base però ai millesimi di proprietà. Se ad esempio un condòmino ha più millesimi di proprietà, avrà più diritti sul parcheggio condominiale, ma sempre nel rispetto degli altri condòmini.
Tutti i condòmini hanno diritto al loro spazio per parcheggiare la loro auto, ma come vengono assegnati i posti? La legge non regolamenta questo tipo di scelta. Sarà compito dell’amministratore e dell’assemblea condominiale trovare un accordo comune che sia vantaggioso per tutti. Capita molto spesso che i posti auto non siano sufficienti per tutti i condòmini, dato il numero di auto o lo spazio contenuto del parcheggio. Quindi l’assemblea dovrà decidere quando e a chi assegnare i posti auto ad esempio stabilendo un turnario d’uso del parcheggio. Se il parcheggio condominiale è troppo piccolo i condòmini dovranno fare a rotazione per far sostare la propria auto. Ciò che non può fare l’assemblea è escludere un singolo condomino. Solo il regolamento di natura contrattuale può limitare l’uso del parcheggio a favore di alcuni condòmini, escludendone altri.
Se l’assemblea condominiale decide che il parcheggio può essere vietato a persone estranee al condominio, queste non hanno il diritto di parcheggiarvi. Ad esempio i non residenti, come clienti, amici o parenti dei proprietari non possono parcheggiare la loro auto se l’assemblea condominiale ha deliberato che il parcheggio è a uso esclusivo dei condòmini. Le persone esterne al condominio possono invece parcheggiare la propria auto se il regolamento non lo vieta.
In un condominio le persone con disabilità hanno diritto a un posto riservato. Nello specifico, la legge dice che devono esserci minimo 1 posto auto ogni 50, di larghezza non inferiore a 3,20 metri e il più possibile vicino all’entrata dell’edificio. Naturalmente, i posti auto devono essere ben visibili e opportunamente segnalati.
Quando si parla di beni in comune come scale, cornicioni o giardino, anche per il parcheggio bisogna affrontare delle spese. La somma da pagare dipende dalle quote millesimali. Vale a dire se il parcheggio appartiene al condominio ma tutti hanno diritto al parcheggio, residenti e non residenti.
Se per i condòmini questa situazione diventa ingestibile, perché magari non si trova mai un posto libero per parcheggiare l’auto, si può richiedere la gestione del parcheggio al Comune.
Ad esempio, cosa si può fare se le auto vengono parcheggiate male o su due spazi? Bisogna rivolgersi all’amministratore di condominio che saprà prendere la giusta decisione. Bisogna ricordare che la polizia o il carro attrezzi non possono essere chiamati, perché la competenza di intervento è valida solo nelle strade e nelle altre aree pubbliche destinate alla circolazione.
Quando si occupa un posto auto nel parcheggio del condominio in modo illegale e abusivo, ad esempio quando non legittimamente assegnato. Cosa fare in questi casi?
Rivolgersi all’amministratore condominiale, che può risolvere la questione con:
la diffida alla persona, per far rimuovere il veicolo parcheggiato
la multa la persona che ha illegalmente occupato il posto auto (per una somma che oscilla tra i 200 € e gli 800 €)
la richiesta per la rimozione forzata al giudice se gli interventi dell’amministratore elencati prima risultano inefficaci intervento è inefficaci
Nel condominio può capitare di fare dei lavori al parcheggio, comprese le strisce del posto auto. Se dopo questi interventi, l’auto rientra a stento nei limiti previsti, mentre prima si parcheggiava a perfezione, cosa si può fare in questi casi? La legge non indica delle misure precise minime per il posto auto, ma l’articolo 41-sexies della legge 1150/1942 prevede che deve esserci almeno un metro quadro di parcheggio ogni dieci metri cubi di fabbricato.