Siamo abituati a usare la parola condominio quasi come sinonimo di palazzo ma non è affatto così

Non è sempre facile definire che cosa sia un condominio e quale sia la sua natura giuridica. In effetti siamo abituati a usare la parola condominio quasi come sinonimo di palazzo, ma per maggiore precisione bisogna specificare che con condominio si intende il “diritto di proprietà comune a più persone, la comproprietà”, che per l’appunto si verifica all’interno di un palazzo abitato da più persone, che hanno una proprietà privata, e quindi esclusiva all’interno di una struttura che ospita diverse proprietà private e diverse parti comuni. L’origine del termine deriva dal latino con e dominium, dominio, da qui quindi il diritto di proprietà comune.

La natura giuridica del condominio si rifà alla legge di riferimento 220/2012 e alle sentenze della Corte di Cassazione n° 2363/2012 e successive. In questi documenti si riporta che il condominio è da considerarsi come un ente di gestione, sfornito di personalità giuridica e senza autonomia patrimoniale. Essendo un ente può agire come soggetto per proteggere e tutelare gli interessi di tutti i suoi condomini e amministrare le parti comuni nell’interesse di tutti coloro i quali abitano il palazzo.

Il condominio, mediante l’amministrazione condominiale, porta avanti delle attività in maniera autonoma, ma non può essere distinto dalle figure dei singoli condomini. Sono infatti i singoli proprietari coloro i quali possono agire in veste di soggetto giuridico, sia in nome del condominio, sia in sostituzione ad esso. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.