Obbligo di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale. Un contribuente si è rivolto alla Corte di Cassazione dopo che gli era stata negata l’esenzione dall’IMU per la sua abitazione principale. Il motivo del rifiuto risiedeva nel fatto che la sua residenza anagrafica non coincideva con la dimora abituale.
La situazione era complicata dalla presenza di una compagna la quale aveva ottenuto l’esenzione per la propria abitazione, dove risiedeva con la figlia. Nonostante le argomentazioni del contribuente, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto il suo ricorso, evidenziando l’assenza della residenza anagrafica presso l’immobile per cui veniva richiesta l’esenzione. Di fronte a tali decisioni, il contribuente ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19684/2024, ha confermato le decisioni delle corti inferiori, ribadendo un principio già consolidato ovvero l’esenzione IMU per l’abitazione principale è subordinata alla presenza sia della residenza anagrafica sia della dimora abituale nell’immobile in questione.
I giudici hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che aveva già sancito l’incostituzionalità dell’obbligo di coincidenza della residenza e dimora abituale per l’intero nucleo familiare. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che, sebbene sia possibile che i membri di una coppia fissino residenze separate, ciascuno deve comunque avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per cui si richiede l’esenzione.
La sentenza in esame ci permette di analizzare la questione riguardante l’interpretazione della nozione di “abitazione principale” ai fini dell’esenzione dall’IMU. Con questa pronuncia, la Cassazione ha chiarito ulteriormente che, pur esistendo una certa flessibilità nel determinare le residenze dei coniugi o delle persone unite civilmente, tale flessibilità non può in alcun modo derogare all’obbligo di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per l’immobile per cui si richiede l’esenzione.
Questo principio, sebbene già delineato da precedenti giurisprudenziali, acquista particolare rilevanza alla luce delle modifiche normative che negli ultimi anni hanno tentato di rispondere a nuove esigenze sociali e familiari.
La possibilità di stabilire residenze separate, infatti, risponde alle esigenze di una società in cui le dinamiche familiari sono sempre più complesse e diversificate. Tuttavia, la Cassazione ha voluto porre un limite chiaro: l’agevolazione fiscale non può essere concessa in assenza della residenza anagrafica nel medesimo immobile per cui si richiede l’esenzione.
Questo rigore interpretativo può essere visto come una necessaria tutela contro potenziali abusi o comportamenti elusivi, ma al contempo solleva alcune riflessioni sul rapporto tra normativa fiscale e realtà sociale. Da un lato, si vuole evitare che l’esenzione venga utilizzata in modo strumentale, dall’altro, si riconosce la necessità di adattare la normativa alle mutevoli condizioni di vita delle persone.
La pronuncia della Cassazione rafforza il principio per cui, per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale, è imprescindibile che il contribuente abbia stabilito sia la residenza anagrafica che la dimora abituale nell’immobile interessato.
Questo requisito diviene ancora più stringente in un contesto normativo che, pur riconoscendo flessibilità nella gestione della residenza da parte dei coniugi o delle persone unite civilmente, impone il rispetto rigoroso delle condizioni stabilite dalla legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali.